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Rinaldi Service: La consulenza su misura

Rinaldi srl offre gratuitamente un servizio di consulenza online da parte di professionisti qualificati: sviluppa insieme ai nostri architetti i tuoi progetti, ti forniremo ogni informazione tecnica necessaria e i consigli più attuali in tema di arredamento.

Per qualsiasi dubbio in tema di detrazioni e agevolazioni fiscali, sarà premura della nostra area amministrativa e contabile rispondere ad ogni tuo quesito. Attraverso il pagamento con bonifico bancario, potrai facilmente portare in detrazione il tuo acquisto e/o beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali, previa consulenza sulla relativa documentazione in tuo possesso.

Requisiti:
L’immobile non sia di lusso (l’immobile non deve presentare caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969). Non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione.
Documenti richiesti:
Copia carta d’identità
Copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
Autocertificazione
Copia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune (ovvero Denuncia Inizio Attività /Segnalazione Certificata Inizio Attività inviata al Comune

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’IVA ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo “, l’IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati
al recupero edilizio alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo
ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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Il Conto Termico 2.0 è un incentivo erogato con un pagamento diretto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici). Non è una detrazione fiscale bensì un rimborso erogato in un’unica soluzione per contributo minore o uguale a € 5.000,00.
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Puoi accedere al Conto Termico 2.0 se sei:
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UN’AZIENDA AGRICOLA che installa un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituisce un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in una zona non metanizzata.
“ Le note sono indicative, tenere come riferimento il sito www.gse.it ”
Per beneficiare del conto termico, conserva la seguente documentazione: 1) fattura di acquisto del nuovo apparecchio. 2) dichiarazione di conformità e fattura di installazione. 3) scontrino d’acquisto del pellet “di qualità” conforme alle normative (UNI EN 1491-2, Classe Al o A2, legna da ardere.)
Inoltre è necessario: 1) dimostrare la sostituzione del vecchio generatore 2) far effettuare la manutenzione annuale del prodotto e dello scarico da personale qualificato, conservando la fattura.
Tra i documenti per richiedere il Conto Termico 2.0, è necessario inoltre presentare al GSE la dichiarazione sul prodotto e (dal 2019) il Certificato ambientale.

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